I prodotti energetici destinati a provviste di bordo
Obiettivo del corso è approfondire la normativa unionale (art.269, Reg.UE n.952/2013) e nazionale, sia da un punto di vista doganale (artt. 252, 254 e 267 Tuld) che fiscale (artt.8 e 8-bis del DPR 633/72), dei prodotti energetici destinati a provviste di bordo di navi adibite alla navigazione in alto mare. La qualifica di navi adibite alla navigazione in alto mare (Direttiva 2005/112 Cee del Consiglio del 28 novembre 2006) ed il concetto di alto mare previsto dall’art.3 della Convenzione sui diritti del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982. L’art.8-bis del DPR 633/72, a seguito della legge 15 dicembre 2011, n.217, riguardante le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione. I regimi fiscali previsti per i bunker con l’intervento di un trader sia residente che non residente.
Video presentazione del corso
La normativa Unionale
Il corso prende in esame la definizione di provviste e dotazioni di bordo, la disciplina dell’esportazione di merci unionali (art.269 CDU) e le formalità doganali previste per la fornitura di provviste esenti da IVA o da accise (art.269, p.3, CDU).
La normativa IVA nazionale in materia di provviste bordo, art.8-bis, DPR 633/72, a seguito della procedura di infrazione n.2008/4219 della Corte di giustizia Europea nei confronti dell’Italia. I vari cari di fornitura dei prodotti energetici destinati a provviste di bordo (fornitura diretta e triangolati sia con l’intervento di un trader sresidente che non residente). I vari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate e dalle dogane.
L’esportazione per provviste di bordo dei prodotti energetici ed il trattamento iva dei bunkeraggi.
Per affrontare il più compiutamente possibile l’argomento dell’inquadramento ai fini Iva delle provviste di bordo, in genere, e del fueling in particolare, si è fatto un escursus della relativa normativa, nazionale e comunitaria.
Innanzitutto si è fatto riferimento alla circostanza che le definizioni di "provviste" e "dotazioni" di bordo sono contenute, rispettivamente, negli artt. 252 e 267 del T.U.L.D. (le provviste di bordo sono i generi destinati all’uso dell’equipaggio e dei passeggeri ed al funzionamento delle navi, che hanno la caratteristica della consumabilità, ivi compreso il gasolio usato per il rifornimento).
Alcuni contenuti di questa pagina sono riservati: accedi se sei iscritto o iscriviti per visualizzarli.Il Corso "Provviste di bordo" si struttura su tre moduli, ciascuno composta da una videolezione ed un test di verifica. Per poter passare alla videolezione successiva è necessario superare il test di verifica. Al momento è possibile ripetere il test più volte, se non lo si è superato, consentendo così al discente di poter rivedere il materiale didattico o le parti della videolezione che necessitano un maggiore approfondimento.
Modulo 1: Il quadro normativo
Questo primo modulo consta di una videolezione, della durata circa 15 minuti e di un test di verifica, che comprende 10 domande a risposta multipla.
Sono trattati i seguenti argomenti:
Provviste di bordo: definizione – Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi - Esenzione delle operazioni - Operazioni assimilate
Modulo 2: Determinazione del valore dichiarato
Questo secondo modulo consta di una videolezione, della durata circa 18 minuti e di un test di verifica, che comprende 10 domande a risposta multipla.
Gli argomenti trattati sono:
Infrazione – Legge n. 217 del 15/12/2011 n. 217 - Concetto di alto mare
Modulo 3: La dichiarazione
Questo terzo ed ultimo modulo consta di una videolezione, della durata circa 14 minuti e di un test di verifica, che comprende 10 domande a risposta multipla.
Sono stati illustrati i seguenti argomenti:
Le modalità della provvista : fornitura diretta e fornitura tramite intermediario - Fine della risoluzione n 101/E